L’autorizzazione al trasferimento della sola residenza anagrafica del minore non è reclamabile ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. Corte d’Appello di Lecce ord. 22 maggio 2026
La nota di Stefano Sinisi e Paola Gatto a questa pagina
Premesso che l’art. 473-bis.24 c.p.c., nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, si riferisce ai provvedimenti temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo nella relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori, ebbene, rientrano in tale categoria, oltre ai provvedimenti che modificano il regime di affidamento o di collocamento dei minori, anche quelle statuizioni, adottate in materia di frequentazione e visita del figlio, che risultino a tal punto limitative e in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole, il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse del minore.
Si tratta, cioè, di provvedimenti che, seppure suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento in presenza di determinati presupposti ovvero a definizione del grado di giudizio, tuttavia, in relazione alla particolarità del rapporto in cui vengono ad incidere, rischiano di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio.
Nella specie, il trasferimento della sola residenza anagrafica del minore, risolvendosi in una mera formalità amministrativa, non modifica in alcun modo il collocamento dello stesso, già regolato con l’ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., né interferisce sul regime di frequentazione tra padre e figlio, se non addirittura ampliandola (prevedendo che il bambino possa trascorrere con il padre anche le ore del riposino pomeridiano).
Ne consegue che l’ordinanza in oggetto non rientra tra quelle espressamente reclamabili a norma dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
Rif. Leg. Art. 337- ter c.c.; Artt. 473-bis.22, 473-bis.24 c.p.c.
Reclamo – Bigenitorialità – Trasferimento di residenza - Inammissibilità



