Decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale per genitori maltrattanti che hanno espressamente manifestato il loro disinteresse nei confronti dei figli. Tribunale di Vallo della Lucania, sent. 26 settembre 2025
La decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale è una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti, come, nella fattispecie, maltrattamenti importanti, assenza di cura dei bisogni primari (alimentazione, igiene, abbigliamento) dei minori, educativi, medici ed emotivi, totale disinteresse da parte di entrambi i genitori che, già in occasione dell’intervento del giudice tutelare, avevano consentito all’affidamento dei figli e che in sede di divorzio chiedono, entrambi, la pronuncia di decadenza.
Ciò nella consapevolezza che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati alla tutela prioritaria degli interessi dei figli e non costituiscono una sanzione per comportamenti inadempienti dei genitori, ma devono fondarsi sull’accertamento degli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei minori. Nè tali pronunce fanno venire meno l’obbligo di mantenimento dei figli, trattandosi, questo, di un obbligo collegato esclusivamente allo status di figlio, perdurante anche nel caso di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale e financo di allontanamento del minore dalla casa familiare.
Rif. Leg. Artt. 330, 336, 337-ter c.c.; Artt. 1, 3, 5, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 473-bis.7, 473-bis.8, 473-bis.47, 473-bis.49 c.p.c.
Pronuncia di separazione e di divorzio – Richiesta di addebito - Assegno di mantenimento – Assegno divorzile – Tardività – Affidamento dei minori - Ascolto del minore – Nomina del Curatore Speciale – Nomina del Tutore
*Si ringrazia l'avv. Francesco Calabrese della sezione Ondif di Bari



