In tema di procedimenti relativi ai figli minori, l’ordinanza temporanea e urgente adottata in corso di causa che autorizzi, per un determinato anno scolastico, l’iscrizione del minore in un diverso istituto scolastico non è reclamabile ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. quando non comporti una sostanziale modifica dell’affidamento, della collocazione del minore, né una limitazione sostanziale della responsabilità genitoriale.
Tale provvedimento conserva natura temporanea, anche se destinato a spiegare effetti per l’intero anno scolastico, poiché è assunto in pendenza dell’istruttoria ed è suscettibile di revisione nel giudizio principale. Né la maggiore onerosità logistica per uno dei genitori, né le doglianze attinenti alla maggiore conformità della scelta scolastica all’interesse del minore, valgono a rendere ammissibile il reclamo ove non si traducano in un’incisione immediata e sostanziale sugli assetti fondamentali di affidamento, collocazione o responsabilità genitoriale.
Reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. - Provvedimenti temporanei e urgenti - Provvedimento in corso di causa – Minore - cambio di scuola - Affidamento condiviso - Collocazione del minore - Responsabilità genitoriale - Interesse superiore del minore – Bigenitorialità - Inammissibilità del reclamo - Rif. Leg. artt. 337-bis e 337-ter cod. civ.; artt. 473 bis.22, 473 bis.24 e 473 bis.38 c.p.c.