Divisione ereditaria della villa, attribuzione di porzione del bene e validità del deposito telematico della sentenza in cassazione - Cass. Civ., Sez. II, ord. 1 giugno 2026 n. 17342

Venerdì, 5 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 1 giugno 2026 n. 17342 – Pres. Cirillo, Cons. Rel. Picaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
Nel giudizio di cassazione, l’onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è soddisfatto anche mediante il tempestivo deposito del duplicato informatico della sentenza nativa digitale, ovvero della sua copia estratta dal fascicolo telematico con attestazione di conformità del difensore, ancorché in formato tecnicamente non leggibile dagli applicativi in uso presso la Corte, purché il formato sia consentito dalla normativa tecnica vigente e l’inesatta fruibilità del file non sia imputabile alla parte. In tal caso, la parte va rimessa in termini per la successiva produzione in formato leggibile.
Nel merito della divisione ereditaria, la richiesta di attribuzione di una porzione del bene comune, in luogo dell’originaria domanda di assegnazione dell’intero, non integra domanda nuova, ma costituisce mera modalità attuativa della divisione, specie quando l’accertamento tecnico abbia evidenziato la comoda divisibilità in natura del cespite.
Il conguaglio divisionale va determinato sulla base della CTU e può essere rivalutato solo se sia allegata e accertata un’apprezzabile variazione del mercato immobiliare tra la stima e la decisione; in mancanza, la rivalutazione non è dovuta.
 
La controversia nasce dallo scioglimento di due comunioni ereditarie aventi ad oggetto, in particolare, una villa caduta in successione. Una coerede ha chiesto la divisione, l’attribuzione del bene e il risarcimento per l’occupazione esclusiva dell’immobile da parte dei nipoti coeredi. Questi ultimi hanno eccepito l’usucapione, dedotto la nullità o la simulazione di precedenti atti di compravendita e chiesto la collazione di donazioni e la ricostruzione dell’asse.
Rigettate in primo grado le domande su usucapione, nullità, simulazione e collazione, il Tribunale, con sentenza definitiva, ha disposto la divisione della villa in natura tra le parti, con lavori di separazione, conguaglio e condanna dei coeredi che avevano goduto esclusivamente del bene al pagamento dei frutti di spettanza dell’altra condividente.
La Corte d’appello confermava integralmente la decisione. Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano ricorso per cassazione deducendo, da un lato, questioni processuali attinenti alla regolare instaurazione del giudizio di legittimità e alla composizione del collegio giudicante; dall’altro, censure relative alla ritenuta ammissibilità della modifica delle conclusioni divisionali, alla determinazione del conguaglio, alla mancata rivalutazione monetaria e alla condanna connessa all’occupazione esclusiva dell’immobile.
In via preliminare, la Suprema Corte affronta il tema dell’asserita improcedibilità del ricorso per omesso tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che la sentenza era stata depositata nei termini non in formato PDF leggibile dagli applicativi in uso alla Corte, ma come duplicato informatico in formato XML con firma CAdES, consentito dalla disciplina tecnica del processo telematico. La Cassazione esclude l’improcedibilità, valorizzando il principio secondo cui l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. può ritenersi assolto anche mediante il deposito del duplicato informatico o di copia conforme estratta dal fascicolo telematico, purché la non immediata leggibilità del file non sia imputabile alla parte. Su tale base, i ricorrenti vengono considerati rimessi in termini.
Nel merito, la Corte rigetta tutte le doglianze.
Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Corte qualifica come mera modalità attuativa della divisione, e non come domanda nuova, la richiesta di attribuzione di una porzione del bene, anziché dell’intero compendio. Tale conclusione viene ancorata alla struttura del giudizio divisorio, nel quale il giudice è chiamato a individuare la concreta forma di scioglimento della comunione alla luce delle risultanze tecniche, privilegiando, ove possibile, la divisione in natura.
Quanto al conguaglio, la Cassazione conferma la correttezza del riferimento ai valori stimati dal consulente tecnico, ritenendo irrilevanti i conteggi di parte in quanto non idonei a sostituire il parametro valutativo adottato dal giudice. Viene inoltre reputata legittima la considerazione delle sole spese relative al condono edilizio, in quanto sostenute nell’interesse comune dei condividenti e documentate in un momento processuale compatibile con la loro rilevabilità.
 
Successione - Comunione ereditaria – Divisione ereditaria - Processo civile - Duplicato informatico - Deposito telematico - Improcedibilità del ricorso - Astensione facoltativa – Ricusazione - Domanda nuova - Attribuzione del bene - Divisibilità in natura - Conguaglio divisionale - CTU -Rivalutazione monetaria – Rif. Leg. artt. 713, 718, 720, 713 e 718, 1102, 2043 cod. civ.; artt. 51, 99, 112, 158, 161, 163, comma 3, nn. 3 e 4, 196-octies e ss., 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5, 369, comma 2, n. 2, 372, 380-bis c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria