Opposizione di terzo, riesame della divisione ereditaria e nuova valutazione della lesione di legittima - Cass. Civ., Sez. II, sent. 29 maggio 2026 n. 16913

Venerdì, 5 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, sentenza 29 maggio 2026 n. 16913 – Pres. Falaschi, Cons. Rel. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c., qualora il terzo faccia valere un diritto autonomo e incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata inter alios, l’accoglimento dell’opposizione non si esaurisce nella declaratoria di inefficacia del giudicato nei confronti dell’opponente, ma impone anche la fase rescissoria, con nuova decisione sulla domanda originaria tra le parti del giudizio, tenendo conto dell’incidenza del diritto del terzo sull’assetto sostanziale già definito. Ne consegue che, ove l’opposizione investa una sentenza di divisione emessa all’esito di azione di riduzione per lesione di legittima, il giudice deve rivalutare integralmente la sussistenza della lesione, la misura della reintegrazione e gli eventuali conguagli, alla luce della minore consistenza dell’asse. Nel conflitto con i terzi aventi causa dal donatario, la tutela dei legittimari resta regolata dall’art. 2652 n. 8 c.c., sicché rileva la trascrizione della domanda di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione, e non la trascrizione della sentenza.

Due legittimari agivano per la riduzione di una donazione immobiliare ricevuta dalla sorella, ottenendo una prima reintegrazione mediante attribuzione di beni. Successivamente, il coniuge della donataria proponeva opposizione di terzo, deducendo di essere proprietario di una quota del bene già oggetto della divisione, in forza di un acquisto anteriore. Nel frattempo, i beni erano stati permutati e poi rivenduti a terzi. La Corte d’appello, pur riconoscendo il diritto del terzo opponente su una quota del cespite, si limitava a ridistribuire la sola porzione residua, dichiarando inoltre inefficaci gli atti successivi di trasferimento. La Cassazione ha, invece, affermato che l’accoglimento dell’opposizione di terzo impone una nuova decisione rescissoria sull’intera domanda originaria, con riesame della lesione di legittima, della reintegrazione e della posizione dei terzi aventi causa secondo il criterio della trascrizione della domanda di riduzione.

Successione – Processo civile - Opposizione di terzo - Fase rescindente e rescissoria; Riduzione della donazione - Lesione di legittima - Divisione ereditaria - Reintegrazione della quota di riserva - Avente causa dal donatario - Trascrizione della domanda di riduzione - Inefficacia del giudicato - Conflitto tra legittimari e terzi – Rif. Leg. artt. 2909, 2901, 563 e 2652 n. 8 cod. civ.; artt. 404, 111, 324 e 91 c.p.c.; art. 111 Cost.; art. 8 CEDU; art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

editor: Cianciolo Valeria