La nozione di “convivenza” rilevante ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 29 maggio 2026, n. 19926
Giovedì, 4 Giugno 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Convivenze
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la nozione di "convivenza" richiede una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti e la condivisione, anche non continuativa, della abitazione, ma non la costante identità né l'esclusività dell'uso del luogo prescelto come dimora della coppia. A prescindere, dunque, dalle caratteristiche di tale luogo, ciò che rileva è che lo stesso, benché precario, sia prescelto dalla coppia come luogo di dimora e di attuazione del comune progetto di vita.
Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti in famiglia - Nozione di convivenza - Condivisione dell’abitazione - Luogo scelto come dimora; Rif. Leg. Art. 572 c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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