No all’assegno divorzile qualora la sussistenza di una significativa disparità di trattamento tra i coniugi non sia riconducibile al sacrificio delle aspettative di lavoro o a rinunce del richiedente. Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16638

Giovedì, 4 Giugno 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/05/2026, n. 16638 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra le parti, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, del richiedente l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, della cui prova è onerato il coniuge economicamente debole.

Quanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, implicando, il presupposto della sua riconoscibilità, un giudizio di insufficienza dei mezzi del richiedente e l'accertamento che questi non può procurarseli per ragioni oggettive.

Orbene, la denuncia del mancato esame del contributo fornito dalla richiedente durante la convivenza prematrimoniale e il matrimonio, la mancanza di una capacità lavorativa specifica e le concrete difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie inammissibile in sede di legittimità.

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno di divorzio – Funzione perequativa/compensativa – Funzione assistenziale – Onere della prova

editor: Fossati Cesare