Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione assistenziale va considerata la disparità reddituale dei coniugi e la situazione personale del richiedente impossibilitato a procurarsi i mezzi per un’esistenza dignitosa. Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16639

Mercoledì, 3 Giugno 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/05/2026, n. 16639 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sussistendo una disparità reddituale tra le parti, va riconosciuto l'assegno divorzile alla moglie che, dopo avere puntualmente assolto all’onere probatorio gravante sulla stessa, ha dimostrato di essere impossibilitata a procurarsi le risorse necessarie al proprio sostentamento in quanto costretta ad una attività lavorativa in grado di garantirle una modesta entrata mensile nonostante l'impegno profuso nella ricerca di una alternativa e nonostante un lungo percorso lavorativo.

Nè rilevano le affermazioni relative allo svolgimento di attività di estetista "in nero"  da parte della richiedente in quanto non supportate da idonee istanze istruttorie o, quanto meno, puntuali allegazioni.

Inammissibili le censure mosse dal ricorrente che, sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare la Corte di legittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano la richiesta del contestato assegno divorzile.

Conf. Cass. S.U., Sentenza 11.7.2018, n. 18287

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Funzione assistenziale – Onere probatorio – Rivisitazione nel merito - Inammissibilità – Soccombenza virtuale

editor: Fossati Cesare