Violenza sessuale e errore sull’esistenza del consenso della persona offesa - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 27 maggio 2026, n. 19251

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 27 maggio 2026, n. 19251; Pres. Ramacci, Rel. Mengoni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza sessuale, l'errore dell'agente sull'esistenza del consenso della persona offesa integra errore sul fatto costitutivo del reato e, come tale, è idoneo a escludere il dolo soltanto se risulti pienamente provato o almeno specificamente allegato: grava sull'imputato l'onere di indicare elementi fattuali idonei a dimostrare che, nonostante l'uso della normale diligenza, egli abbia maturato la ragionevole certezza dell'esistenza del consenso. Nel dubbio, l'agente deve astenersi dal compiere atti sessuali, potendo invadere la sfera sessuale altrui solo in presenza di un consenso inequivocabile.



Violenza – Violenza sessuale – Esistenza del consenso – Consenso della persona offesa – Errore sul fatto costitutivo del reato – Elemento soggettivo del reato; Rif. Leg. Art. 609-bis c.p.

editor: Ferrandi Francesca