Le spese di locazione dell'immobile adibito ad abitazione, che l’obbligato ha iniziato a sostenere dopo l'adozione del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, giustifica la riduzione del contributo ordinario al mantenimento della figlia maggiorenne. Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16641

Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/05/2026, n. 16641 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La stipula di un contratto di locazione di un alloggio ad uso abitazione personale da parte del genitore obbligato, stipulato successivamente ad un diverso procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, costituisce un fatto sopravvenuto che giustifica la riduzione del contributo al mantenimento a carico del medesimo genitore per la figlia divenuta maggiorenne, fermo restando il concorso nelle spese straordinarie nella misura della metà tra i coniugi. La spesa costituita dal pagamento del canone di locazione va infatti ad incidere sul reddito dell’obbligato riducendolo, non concretizzando, un limitato incremento del reddito lordo percepito dal medesimo genitore, un aumento di rilevanza tale da giustificare il mantenimento del contributo nella misura stabilita in sede di divorzio.

Non sussiste alcun vizio di motivazione nella pronuncia della Corte Territoriale che, con ragionamento logico, chiaro e lineare, ha ritenuto che tale aumento, considerato "al netto" delle imposte, non compensi il maggiore onere economico costituito dal pagamento del canone di locazione, non sussistendo altri fattori sopravvenuti che possano incidere significativamente sulle condizioni economiche delle parti in causa, valutate le rispettive posizioni reddituali.

Rif. Leg. Art. 337-ter, 337-septies c.c.; Art. 473-bis.29 c.p.c.

Modifica delle condizioni di divorzio – Motivi sopravvenuti – Oneri locativi – Condizioni reddituali della parti – Vizio di motivazione della sentenza

editor: Fossati Cesare