Atti persecutori e relazione affettiva: l’aggravante prescinde dalla stabilità del legame - Cass. Pen., Sez. V, sent. 29 maggio 2026 n. 19952
In tema di atti persecutori e lesioni personali aggravati dalla pregressa relazione sentimentale con la persona offesa, l’aggravante è integrata anche quando il rapporto affettivo non sia stato stabile, serio o orientato a una comune scelta di vita, poiché il fondamento della circostanza risiede nel legame di fiducia creato da qualsiasi relazione affettiva, attuale o passata, che renda la vittima più vulnerabile all’abuso del soggetto sul quale ripone aspettative di tutela e protezione.
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per lesioni personali e atti persecutori aggravati commessi ai danni di una donna con cui egli aveva intrattenuto una relazione sentimentale. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo l’insussistenza dell’aggravante, sul rilievo che la persona offesa aveva chiarito di non voler instaurare con lui una relazione seria, sicché mancavano, secondo la difesa, quelle aspettative di tutela e protezione che sorreggono la ratio dell’aggravamento.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la serietà o la stabilità del rapporto non sono elementi decisivi: ciò che conta è l’esistenza di un rapporto di fiducia derivante da una relazione affettiva, anche non consolidata.
Diritto penale della famiglia - Atti persecutori - Lesioni personali – Aggravante - Relazione affettiva - Rapporto di fiducia - Vulnerabilità della vittima - Abuso del legame - Aspettative di tutela e protezione
editor: Cianciolo Valeria
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