Minacce dopo la cessazione della convivenza e limiti dell'art. 572 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28 maggio 2026 n. 19578

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 28 maggio 2026 n. 19578 – Pres. Aprile, Rel. Tondin per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, per i fatti anteriori alla legge 2 dicembre 2025, n. 181, le condotte minatorie o vessatorie poste in essere dopo la cessazione della convivenza more uxorio non sono sussumibili nell'art. 572 c.p., neppure se tra agente e persona offesa permanga un rapporto di genitorialità, poiché la mera filiazione non integra, di per sé, un rapporto familiare rilevante ai fini della norma incriminatrice. Ne consegue che tali condotte vanno eventualmente ricondotte ad altre fattispecie, e, se estinte per prescrizione, non impediscono tuttavia la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ove non ricorrano i presupposti per l'assoluzione nel merito.

L'imputato era stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, in un contesto segnato da reiterate vessazioni psicologiche, minacce, offese, percosse e lesioni, protrattesi durante la convivenza sino al dicembre 2013, anche in presenza della figlia minore. La Corte d'appello aveva ritenuto assorbite nel delitto di cui all'art. 572 c.p. anche le minacce aggravate commesse dopo la cessazione della convivenza, fino al febbraio 2014. La Corte di cassazione ha escluso tale assorbimento, affermando che, per il periodo anteriore alla riforma del 2025, la sola relazione di genitorialità non basta a mantenere integra la nozione penalistica di famiglia o convivenza richiesta dall'art. 572 c.p.; ha quindi annullato senza rinvio sul capo relativo alle minacce, dichiarandolo prescritto, rigettando nel resto il ricorso e confermando le statuizioni civili.
 
Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti contro familiari o conviventi – Cessazione della convivenza - Convivenza more uxorio - Genitorialità condivisa - Minaccia aggravata - Atti persecutori - Divieto di analogia in malam partem - Tassatività della norma penale – Prescrizione - Statuizioni civili - Responsabilità civile da reato - Rif. Leg. artt. 143, comma 2, e 337-ter cod. civ.; artt. 2, 61 n. 11-quinquies, 69, 99, 133, 164, 168, comma 1, n. 1, 572 e 612-bis cod. pen. artt. 197-bis, 495, 500, 516, 522, 530, comma 2, 578, 597, comma 3, c.p.p.; art. 25 Cost.; legge 1 ottobre 2012, n. 172; decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119; legge 2 dicembre 2025, n. 181.

editor: Cianciolo Valeria