Inammissibile il ricorso per cassazione contro il reclamo su provvedimenti temporanei solo economici nel giudizio di divorzio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 maggio 2026 n. 16662
In tema di procedimenti familiari, ai sensi dell’art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c., è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo contro misure temporanee e urgenti nel giudizio di divorzio quando le statuizioni abbiano contenuto esclusivamente economico-patrimoniale, come quelle relative all’assegno divorzile provvisorio, non incidendo esse in modo sostanziale sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento, sulla collocazione dei minori o sull’affidamento a terzi; il criterio selettivo della ricorribilità va infatti individuato nel contenuto sostanziale della decisione reclamata e non nella mera natura formale del provvedimento.
Nel corso del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Bologna aveva revocato ogni obbligo economico del marito verso l’ex moglie, escludendo allo stato i presupposti assistenziali dell’assegno divorzile. La Corte d’appello di Bologna, in sede di reclamo, ha invece riconosciuto la persistente rilevanza dello squilibrio economico tra le parti, la lunga durata della convivenza e il contributo della moglie alla vita familiare e relazionale della coppia, disponendo a carico dell’ex marito un assegno mensile di euro 1.400,00. Avverso tale ordinanza il marito ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi motivazionali, violazione delle regole sull’onere della prova e falsa applicazione dei criteri per l’assegno divorzile. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il provvedimento reclamato aveva natura meramente economica e, pertanto, non rientrava tra quelli immediatamente ricorribili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
Divorzio - Assegno divorzile - Provvedimenti temporanei e urgenti – Reclamo - Ricorso per cassazione – Inammissibilità - Contenuto economico-patrimoniale – Rif. Leg. artt. 2697 e 2729 cod. civ.; artt. 473-bis.22, 473-bis.24, commi 2 e 5, c.p.c.; art. 5, comma 6, della Legge 1 dicembre 19070 n. 898.
editor: Cianciolo Valeria
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