Assegnazione della casa familiare, interesse dei figli e specificità dell’appello - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026 n. 13991
Lunedì, 1 Giugno 2026
Giurisprudenza
| Figli maggiorenni
| Divorzio
| Assegnazione della casa
| Legittimità
In tema di assegnazione della casa familiare, il giudice di merito, nel dare prioritaria considerazione all’interesse dei figli ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., può estendere l’assegnazione all’intero compendio immobiliare che abbia costituito l’originario habitat domestico della famiglia, anche se una porzione sia adibita a studio professionale di uno dei genitori, qualora l’autonomia funzionale di tale porzione risulti esclusa o fortemente limitata e l’elevata conflittualità tra i coniugi renda impraticabile la condivisione di spazi e servizi comuni, con possibili ricadute negative anche sui figli conviventi, ancorché maggiorenni. In sede di legittimità, la relativa valutazione integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non è censurabile come violazione di legge se sorretto da motivazione congrua. Inoltre, ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’impugnazione individui con chiarezza i capi della decisione contestati e le ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali né di un progetto alternativo di decisione. Quanto alle domande patrimoniali tra ex coniugi, il difetto di specifica allegazione e prova dei relativi presupposti non può essere colmato in cassazione né surrogato da richieste istruttorie di carattere esplorativo.
Nel giudizio di divorzio tra due ex coniugi, il contrasto ha riguardato, tra l’altro, l’estensione dell’assegnazione della casa familiare. L’immobile era composto da più unità: una adibita ad abitazione della madre con i figli maggiorenni conviventi, una occupata dalla madre del marito e una terza, collegata internamente alla casa e priva di servizi igienici autonomi, che il marito assumeva essere destinata a proprio studio professionale. Il Tribunale aveva assegnato alla moglie soltanto l’unità abitativa principale, escludendo la porzione adibita a studio e rigettando la domanda di assegno divorzile per carenza di prova, oltre a confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli. In appello, la moglie otteneva l’assegnazione dell’intero compendio già destinato a casa familiare, sul rilievo che la forte conflittualità tra le parti e la mancanza di autonomia funzionale dell’area adibita a studio rendevano impraticabile la condivisione di spazi e servizi. La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del marito, confermando la correttezza della valutazione in tema di assegnazione della casa e di specificità dei motivi di appello, sia il ricorso incidentale della moglie, reputando non devolute o comunque non provate le domande economiche relative all’assegno divorzile e all’aumento del contributo per i figli.
Assegnazione della casa familiare - interesse dei figli - Figli maggiorenni conviventi - Conflittualità tra coniugi - Studio professionale interno all’abitazione - Autonomia funzionale dell’immobile - Condivisione di spazi comuni - Specificità dei motivi di appello - Onere probatorio - Assegno divorzile - Mantenimento dei figli - Consulenza tecnica esplorativa – Rif. Leg. artt. 337-ter e 337-sexies cod. civ.; artt. 92, comma 2, 112, 115, 116, 132, n. 4, 156, comma 2, 342 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; artt. 5, comma 6, e 9, comma 1, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
editor: Cianciolo Valeria
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