Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e legittimazione del genitore non convivente - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026 n. 13986
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere all’altro genitore un contributo al mantenimento concorre con quella del figlio soltanto quando il genitore istante risulti convivente con il figlio ovvero, pur non convivente, emerga in modo univoco e specificamente provato che egli costituisca il genitore di riferimento per il soddisfacimento stabile delle esigenze di vita del figlio. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a una rivalutazione del merito in ordine alla sussistenza di tale qualità, senza indicare con la necessaria specificità i fatti decisivi trascurati né il carattere decisivo della documentazione richiamata. Parimenti, è inammissibile, per difetto di specificità, la censura di nullità del provvedimento fondata sulla pretesa irregolare designazione del collegio, ove non siano dedotte concrete discordanze rilevanti ai sensi dell’art. 158 c.p.c.
La madre chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, domandando che fosse posto a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deducendo di sostenere da sola le spese di alloggio, utenze, vitto, vestiario e studio del ragazzo, trasferitosi per frequentare il conservatorio.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva della madre; la Corte d’appello confermava, ritenendo non provata né la convivenza né, in modo univoco, la qualità della madre quale esclusivo genitore di riferimento, anche alla luce del fatto che il figlio, quasi trentenne, viveva da solo da molti anni e che il padre aveva comunque contribuito, sia pure in parte, alle spese.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando, da un lato, la genericità della censura di nullità processuale relativa alla designazione del collegio e, dall’altro, l’inammissibilità delle doglianze che sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e della prova in ordine alla legittimazione della madre.
Mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente - Legittimazione del genitore - Genitore di riferimento – Convivenza - Contributo al mantenimento - Revisione condizioni di divorzio - Difetto di specificità del ricorso - Rivalutazione del merito - Rif. Leg. artt. 147, 148, 337-septies, 2697 cod. civ.; artt. 99, 101, 112, 115, 158, 360, comma 1, nn. 3, 4, e 5, c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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