Testamento olografo contestato: niente querela di falso e rigetto del ricorso senza nuova valutazione del merito - Cass. Civ., Sez. II, ord. 5 maggio 2026 n. 12793

Lunedì, 1 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 5 maggio 2026 n. 12793 – Pres. Cirillo, Cons. Rel. Besso Marcheis per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La contestazione dell'autenticità di un testamento olografo non integra querela di falso, ma configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con conseguente onere della prova a carico di chi deduce la falsità. Ne consegue che, in sede di appello, non è necessario l'intervento del Pubblico Ministero previsto per la querela di falso. È inoltre infondata la censura di violazione dell'art. 602 c.c. quando il giudice di merito, valorizzando la consulenza grafologica, accerti la riferibilità dell'intero olografo alla mano del testatore e non della sola sottoscrizione; le doglianze che mirano a una diversa lettura delle risultanze tecniche o che denunciano vizi del procedimento peritale non tempestivamente eccepiti si risolvono in un inammissibile riesame del merito ovvero restano sanate ai sensi dell'art. 157 c.p.c.

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di due figli della testatrice, di un testamento olografo ritenuto falso. In un primo momento il Tribunale di Nuoro aveva accolto la domanda, ma la decisione era stata annullata in appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi. Riassunto il giudizio, il Tribunale, sulla base di una nuova consulenza grafologica, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della falsità del testamento e ha rigettato la domanda. La Corte d'Appello ha confermato tale esito, ritenendo la scheda integralmente riferibile alla mano della testatrice. In Cassazione, la ricorrente ha sostenuto, da un lato, che il giudizio dovesse essere trattato come querela di falso, con necessario intervento del Pubblico Ministero, e, dall'altro, che la consulenza si fosse limitata alla sola sottoscrizione. La Corte ha respinto tutte le censure, affermando che l'azione era di accertamento negativo della provenienza della scrittura e che la valutazione del giudice di merito aveva riguardato l'intero testo testamentario.

Testamento olografo - Falsità della scheda testamentaria - Accertamento negativo della provenienza della scrittura - Querela di falso - Onere della prova - Consulenza tecnica grafologica - Autenticità della sottoscrizione e del testo – Rif. Leg. art. 602 c.c.; artt. 112, 157 e 360 c.p.c..

editor: Cianciolo Valeria