Incostituzionale la disciplina dell’imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitalizia - Corte Cost., Sent., 28 maggio 2026, n. 89

Venerdì, 29 Maggio 2026
Giurisprudenza | Successioni
Corte Cost., Sent., 28 maggio 2026, n. 89; Pres. Amoroso, Rel. Antonini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, relativo all’imposta di successione - nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, co. 1, lett. r), del d.lgs. n.139 del 2024 - nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al co. 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. La norma censurata, che disciplina le modalità di calcolo dell’imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, produce l’effetto di “distruggere”  fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all’esigenza di esprimere,  post mortem, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrarietà e deve essere ricondotta all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva.


Successioni – Legato di rendita vitalizia - Imposta di successione - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; Rif. Leg. Art. 17, c. 1°, lett. c), del decreto legislativo 31/10/1990, n. 346.

editor: Ferrandi Francesca