Progetto divisionale con ripartizione in natura, minor sacrificio possibile per i beni e costituzione di servitù - Cass. Civ., Sez. II, ord. 25 maggio 2026 n. 16070
Nella divisione giudiziale dell’asse ereditario, la valutazione della comoda divisibilità degli immobili non divisibili va compiuta con riguardo alla massa ereditaria nel suo complesso e non al singolo bene isolatamente considerato; il giudice può quindi preferire un progetto divisionale che formi porzioni autonome e funzionali, anche se ciò comporti l’assegnazione di beni diversi ai condividenti, la costituzione di una servitù di passaggio già giustificata dalla situazione dei luoghi e la permanenza di alcune parti comuni, purché la soluzione sia la meno onerosa e non produca un apprezzabile depauperamento del compendio.
La vicenda riguarda una divisione ereditaria giudiziale avente a oggetto immobili agricoli, attrezzature e crediti compresi nell’asse del de cuius. La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale, confermando la scelta del giudice di merito di privilegiare un progetto divisionale che consentisse una ripartizione in natura, con il minor sacrificio possibile per i beni e con l’eventuale costituzione di servitù già coerenti con l’assetto dei luoghi.
Successione - Divisione dell'asse ereditario - Divisione giudiziale - Immobili non divisibili - Stima dei beni da dividere - Scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni – CTU - Servitù di passaggio - Destinazione del padre di famiglia - Rif. Leg. artt. 720, 1032, 1111, 1114 cod. civ.; art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.; artt. 4, 9, 49, 55 della L. 3 maggio 1982 n. 203.
editor: Cianciolo Valeria
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