La finalità perequativa e compensativa dell’assegno di divorzio soggiace alla prova del sacrificio di occasioni lavorative in nome di esigenze familiari, come scelta condivisa tra i coniugi. Cass. sez. I civ. ord. 22 maggio 2026, n. 15661

Mercoledì, 27 Maggio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/05/2026, n. 15661 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano condotto a compiere tale scelta, comunque accettata e condivisa dal coniuge, dal momento che l'assegno di divorzio, sotto questo profilo, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito.

A tal fine l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali.

In difetto di allegazioni relative alla ricerca, da parte dell'istante, di attività lavorative durante la convivenza matrimoniale o di uno squilibrio reddituale attribuibile ad una rinuncia ad occasioni professionali, non può assumere rilevanza, ai fini di un aumento dell’assegno divorzile, il periodo ventennale di convivenza matrimoniale o il riferimento alle asserite critiche condizioni di salute, peraltro genericamente allegate quanto alle patologie e alla data dell'insorgenza.

 

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss. mm. ii.

Assegno divorzile – Funzione compensativa e perequativa – Nesso causale – Prova

editor: Fossati Cesare