Revenge porn: cosa si intende per “immagine sessualmente esplicita”? - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 18 maggio 2026, n. 17797
Il reato di cui all'art. 612-ter c.p. è configurabile non solo nei casi di divulgazione di immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche di altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità, fermo restando il dovere del giudice, nel rispetto del principio di proporzione che trova riconoscimento nell'art. 49 della Carta di Nizza del 2000 e nell'art. 27 Cost., di calibrare grado di lesività e gravità del comportamento diffusivo. Il concetto di "immagine sessualmente esplicita" deve ritenersi dunque più esteso rispetto a quello di immagine di "atto sessuale", il quale, ove messo indebitamente in circolazione con un video o una fotografia, può esservi naturalmente ricompreso; esso, tuttavia, deve coinvolgere se non la "corporeità sessuale" propria dell'"atto" o dell'"organo" in senso stretto, almeno la "concupiscenza sessuale", idonea a determinare un'offesa alla libertà morale o al senso del pudore; deve, in altre parole, possedere connotati intrinseci di "malizioso" riferimento alla "sessualità" della persona.
Diritto penale della famiglia – Concetto di "immagine sessualmente esplicita" - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Delitti contro la libertà individuale; Rif. Leg. Art. 612-ter c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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