Filiazione naturale: il diritto ai singoli ratei dell’assegno vitalizio è soggetto a prescrizione quinquennale. Cass. sez. II civ. sent. 22 maggio 2026, n. 15833
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.c., con riferimento agli artt. 2, 3, 30, comma terzo, Cost., 1, 21 e 22 della Carta di Nizza, per disparità di trattamento tra coloro che acquisiscono la status di figlio naturale riconosciuto e i figli non riconoscibili, per essere ai primi riconosciuto il diritto a concorrere senza limitazioni nella successione dei genitori, mentre ai figli non riconoscibili esclusivamente la rendita vitalizia senza instaurare un rapporto di parentela con i parenti del de cuius agli effetti successori.
La circostanza che l'assegno ex art. 580 c.c. non garantisca pari diritti successori rispetto ai figli riconosciuti non elimina il fatto che non è preclusa la possibilità di conseguire, nei confronti del genitore biologico, i medesimi diritti successori che competono agli altri aventi titolo, previa acquisizione dello status di figlio del de cuius.
La ratio dell'art. 580 c.c. resta allora, proprio in questa ipotesi, quella di assicurare, in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, senza attribuire la qualità di erede (con gli obblighi che essa comporta), né lo status di figlio ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del de cuius.
Pro veritate, l'art. 580 c.c., attribuendo al figlio non riconoscibile un assegno vitalizio "pari all'ammontare della rendita" della quota che sarebbe spettata in caso di filiazione dichiarata o riconosciuta, ossia una somma di denaro che non ha natura alimentare, il cui il riferimento alla quota ereditaria funge da mero parametro di quantificazione, configura un legato ex lege di un credito pecuniario che, per sua natura, non è suscettibile di automatica rivalutazione. Peraltro, mentre l'azione di accertamento del rapporto procreativo è imprescrittibile al pari di ogni altra azione di accertamento, è soggetto a prescrizione il diritto ai singoli ratei, quali prestazioni periodiche che maturano di anno in anno e che sono sottoposte alla prescrizione quinquennale.
Il differimento del decorso della prescrizione riguarda i diritti che presuppongono l'accertamento dello status di figlio con pronuncia costitutiva passata in giudicato, non se sia richiesto l'accertamento incidentale del rapporto procreativo, potendo l'interessato liberamente esercitare il diritto senza dover prima ottenere una pronuncia costitutiva dello status passata in giudicato.
Solo per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito, mentre la prescrizione di ciascun rateo decorre, perciò, dall'apertura della successione o dalla nascita, se successiva.
Rif. Leg. Artt. 580, 2935 c.c.; Artt. 2, 3, 30, comma terzo, Cost., 1, 21 e 22 della Carta di Nizza.
Filiazione naturale – Assegno vitalizio – Legittimità costituzionale – disparità di trattamento – Ratei - Prescrizione - Decorrenza
editor: Fossati Cesare
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