In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 56-bis del d.lgs. n. 346 del 1990 consente l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni anche quando la loro esistenza emerga da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi diversi, purché tali dichiarazioni rivelino l’effettivo spostamento patrimoniale a titolo gratuito e non si risolvano in una mera indicazione del trasferimento. Ne consegue che il trasferimento di somme mediante bancogiro, ove il giudice di merito accerti in fatto la mancanza di prova di un mutuo infruttifero o di altra causa onerosa e valorizzi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa l’arricchimento del beneficiario e il corrispondente depauperamento del disponente, integra una liberalità indiretta imponibile; per tali fattispecie, in difetto di registrazione volontaria, si applica l’aliquota dell’8% prevista per i soggetti diversi da quelli contemplati dalle aliquote ridotte.
La controversia nasce da un ingente trasferimento di denaro, pari a oltre otto milioni di euro, attribuito alla contribuente dalla madre, con somme detenute all’estero e poi oggetto di dichiarazione nella propria posizione fiscale. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che quell’operazione mascherasse una liberalità indiretta, ha emesso un avviso di liquidazione applicando l’imposta di donazione nella misura dell’8% ai sensi dell’art. 56-bis del T.U. successioni e donazioni.
La Corte di Cassazione ha qualificato l’operazione come liberalità indiretta assoggettabile all’art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990 e, in assenza di registrazione volontaria, ha ritenuto applicabile l’aliquota prevista per i trasferimenti a favore di “altri soggetti”, e dunque, è stata applicata l’aliquota dell’8%.
Imposta di donazione - Liberalità indiretta – Bancogiro - Spostamento patrimoniale gratuito - Dichiarazione del contribuente - Spostamento patrimoniale gratuito - Dichiarazione del contribuente - Mutuo infruttifero - Prova presuntiva - Rif. Leg. artt. 1350, 1813, 1814, 1817 e 2729 cod. civ.; art. 118 delle disp. att. c.p.c.; art. 56-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.