Modifica del regime di visite padre–figlio al fine di consentire al minore di trascorrere più tempo con il genitore in un clima di maggiore libertà e spontaneità. Corte d’Appello di Trieste, decr. 11 marzo 2026
A fronte della domanda materna di sospensione della frequentazione paterna, qualora dalle relazioni dei Servizi Sociali emerga una condizioni di serenità del bambino durante le visite con il padre e la volontà del minore di trascorrere più tempo con il genitore, - espressione, questa, di un legame affettivo forte - ritenuto che le modalità con le quali vengono gestite le visite presenziate disposte dal Tribunale determinino una limitazione della libertà e della spontaneità soprattutto del bambino, che esprime disagio emotivo e psicologico, va disposta una modifica del regime di frequentazione giungendo alla modalità semi-presenziata, con la presenza di un educatore all'inizio e alla fine della visita, per una durata da individuarsi: ciò affinché la presenza del minore con il padre venga calata maggiormente nella quotidianità, secondo un calendario disposto dalla Curatrice, sentite le parti, ma con eventuale autonomia decisionale qualora non si arrivi a scelte condivise, e con decorrenza immediata, al fine di consentire anche al nominando CTU un monitoraggio più ampio e raccogliere nuovi elementi per una migliore valutazione delle capacità di entrambe le figure genitoriali nella gestione del rapporto con il figlio.
Rif. Leg. Art. 337- ter c.c.
Frequentazione padre / figlio – Visite presenziate / semi-presenziate – Benessere del minore – Volontà del figlio



