La spettanza e i limiti della casa familiare stabiliti in sede di separazione non possono essere oggetto di nuovo accertamento in separato giudizio introdotto sulla base del predetto titolo. Corte d’Appello di Bologna, sent. 24 aprile 2026
Posto che il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio - non applicandosi la regola dello "stare decisis" - ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.
Pertanto, i provvedimenti in tema di assegnazione della casa familiare, resi nelle pronunce di appello in sede di separazione e divorzio, non costituiscono giudicato esterno idoneo e vincolante nel giudizio introdotto sulla base del titolo formatosi nel procedimento di separazione, dovendosi dichiarare inammissibili le domande delle parti, che sottopongono con un nuovo giudizio questioni già in discussione nel procedimento di separazione e nella fase di merito del giudizio di opposizione alla esecuzione.
Il tema della spettanza e dei limiti di estensione della controversa "casa familiare" rientrano nel perimetro del titolo esecutivo già formato ed azionato, sicché il giudizio successivamente intrapreso non può essere utilizzato per duplicare il thema decidendum od introdurre una rivalutazione del contenuto del titolo sulla base delle sentenze di separazione e divorzio, sopravvenute in corso di causa, non potendo il nuovo giudizio trasformarsi in un autonomo accertamento generale sull'assetto proprietario dei beni, né in una sede alternativa di definizione del titolo esecutivo, cagionando altrimenti una indebita sovrapposizione di processi funzionalmente distinti.
Rif. Leg. Art. 614-bis. c.p.c.; Art. 337-sexies c.c.
Assegnazione della casa familiare – Domanda di rilascio – Opposizione – Giudicato esterno – Limiti



