Peculato dell’amministratore di sostegno e circonvenzione dell’erede fragile: condanna e provvisionale - Trib. di Trieste, sent. 18 marzo 2026

Mercoledì, 20 Maggio 2026
Giurisprudenza | Merito | Amministrazione di Sostegno | Diritto penale della famiglia Sezione Ondif di Trieste
Tribunale di Trieste, sentenza 18 marzo 2026 – Pres. Rifiorati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’amministratore di sostegno che, abusando della disponibilità delle somme dell’amministrato e del rapporto fiduciario instaurato con il nucleo familiare, si appropri dei relativi fondi destinandoli a spese estranee all’interesse del beneficiario risponde del delitto di peculato, attesa la qualifica pubblicistica rivestita; integra, altresì, il delitto di circonvenzione di incapace la condotta di chi, sfruttando una condizione di deficienza psichica, anche non morbosa ma tale da ridurre significativamente la capacità di autodeterminazione e di critica, induca la persona offesa a compiere atti dispositivi patrimoniali a sé pregiudizievoli. Ai fini della configurabilità di tale ultimo reato è sufficiente che l’abuso e l’induzione si innestino in un contesto di riconoscibile vulnerabilità della vittima, non essendo necessaria una totale incapacità di intendere e volere né uno stato di interdizione, e potendo l’induzione consistere anche nel rafforzamento di un proposito già esistente.


La sentenza del Tribunale di Trieste offre uno spaccato particolarmente severo di abuso della fiducia familiare e di sfruttamento della fragilità altrui. L’imputato, nominato amministratore di sostegno di una donna anziana e vulnerabile, aveva assunto la gestione dei suoi rapporti bancari e patrimoniali, disponendo nel tempo di ingenti somme di denaro che progressivamente venivano distratte, mediante prelievi, spese e pagamenti del tutto estranei alle esigenze della beneficiaria. Le movimentazioni, ricostruite con precisione attraverso i documenti bancari e le testimonianze acquisite, mostrano un sistema di drenaggio economico continuativo, culminato nello svuotamento del conto corrente della persona assistita.
Ma la vicenda non si esaurisce nel solo abuso dell’amministrazione di sostegno. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’imputato avesse approfittato anche della condizione di deficienza psichica della sorella della beneficiaria, donna con un vissuto di forte isolamento, priva di adeguata esperienza nella gestione della vita quotidiana e facilmente esposta all’altrui influenza. Sfruttando tale vulnerabilità, egli l’avrebbe indotta a smobilizzare investimenti, a trasferire fondi su nuovi conti, ad aprire un esercizio commerciale e a sottoscrivere operazioni economiche che si rivelarono, in concreto, gravemente pregiudizievoli.
Il quadro tratteggiato dalla pronuncia è quello di una relazione di dipendenza e di progressivo assoggettamento, nella quale il legame fiduciario si è trasformato in strumento di appropriazione e di dominio patrimoniale. Il Tribunale, riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato per peculato e circonvenzione di incapace, ha pronunciato condanna a pena detentiva, con interdizione dai pubblici uffici, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, disponendo altresì una consistente provvisionale immediatamente esecutiva.


Amministratore di sostegno – Peculato - Circonvenzione di incapace - Abuso della funzione - Rapporto fiduciario - Appropriazione indebita di somme - Deficienza psichica – Induzione - Vulnerabilità della persona offesa - Atti dispositivi patrimoniali – Rif. Leg. artt. 29, 32, 32-ter, 81, 133, 314, 643 cod. pen.; artt. 199, 533, 535, 544 c.p.p.

 

editor: Cianciolo Valeria