Definiamo il ruolo dell'esperto ex art. 473-bis.26 cpc. Risorsa strategica per la gestione della conflittualità
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I quesiti cui cercheremo di dare risposte.
1) La figura dell’esperto ex art. 473-bis.26 cpc:
È inquadrabile in quella del coordinatore genitoriale e pertanto necessariamente formato alla COGE secondo parametri riconosciuti dal Ministero ovvero le Linee Guida internazionali ?
oppure è semplicemente un professionista esperto nella gestione del conflitto e nei casi di rifiuto (vedi progetto del Tribunale di Roma con l’Ordine degli Psicologi del Lazio)?
È sufficiente che sia consulente tecnico, iscritto nell’elenco dei CTU del Tribunale?
2) Se le parti, pur nel corso di un giudizio, dichiarano di volersi rivolgere ad un coordinatore genitoriale, ma la sua nomina non è ratificata dal giudice, in quale situazione ci troviamo? È possibile farla rientrare nell’ipotesi dell’art. 473-bis.10 II comma cpc?
3) A chi compete individuare gli obiettivi dell’attività demandata all’esperto ex art. 473-bis.26 cpc?
4) A chi spetta individuare l’esperto ex art. 473-bis.26? Può essere suggerita dal giudice?
5) Si può attingere ad un elenco di esperti coordinatori genitoriali? Questa specifica formazione è evidenziata all’interno delle competenze nell’elenco dei consulenti tecnici d’ufficio?
6) Quale comprovata formazione specifica è necessario esigere?
7) L’esperto ex art. 473-bis.26 è sempre ausiliario del Giudice? Può essere ammesso al pagamento a spese dello Stato, sussistendone i presupposti?
8) È plausibile una delega all’esperto senza la specifica degli obiettivi sulla base delle esigenze specifiche del caso?
9) È da considerarsi implicito nell’incarico la facoltà di ascolto dei minori o è sempre necessario che sia esplicitata?
10) Quali conseguenze nel caso in cui il giudice ometta di fissare i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte, secondo la previsione della norma?
11) Oltre all’incarico da parte del giudice, è imprescindibile la sottoscrizione di un contratto da far sottoscrivere alle parti che indichi i poteri dell’esperto C.G.?
12) In una fase in cui la professione di COGE non ha ancora il riconoscimento ottenuto da quella di mediatore familiare, è plausibile predisporre un elenco di professionisti facendo riferimento alle associazioni maggiormente rappresentative e se si chi potrebbe farsene promotore?
13) Cosa comporta ed è plausibile la revoca del consenso di una delle parti nel corso dell’attività dell’esperto nominato secondo i crismi dell’art. 473-bis.26 cpc?
14) Le modalità di manifestazione del conflitto comportano una attenta valutazione da parte del professionista, che, sovente, rischia di trovarsi ad intervenire in una complessa zona grigia, talora entro una zona di intersezione tra ‘alto conflitto’ e ‘comportamento abusante’; si pone allora il problema di definire il limite oltre al quale neppure la coordinazione genitoriale appare adeguata, atteso che, oltre alla tutela dei minori coinvolti, non minor cura deve ricevere ogni componente del sotto-sistema genitoriale che rischi una lesione della sua sfera psico-emotiva. Che fare quando le modalità del conflitto determinano una prevaricazione di una parte sull’altra, quando emerga un evidente disequilibrio nella coppia di genitori, quando è l’evidente asimmetria di ruoli ad annientare la capacità di porre in essere i più elementari compiti genitoriali? E cosa deve fare il coordinatore genitoriale - nominato dal Giudice - nel momento in cui identifica un tale assetto?
editor: Fossati Cesare
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data evento: 18/06/2026 |
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termine iscrizione: 17/06/2026 |
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posti disponibili: 103/130 |
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