Deve escludersi la sussistenza del delitto di maltrattamenti là dove sussistano mere forme di genitorialità condivisa - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 12 maggio 2026, n. 16972

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 12 maggio 2026, n. 16972; Pres. De Amicis, Rel. Ianniciello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, si può parlare di "convivenza", rilevante ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, solamente là dove risulti acclarata l'esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità. La convivenza - che non deve essere confusa con la mera coabitazione, sebbene quest'ultima continui ad essere uno degli indicatori maggiormente qualificati da cui desumere in via logica la prima - deve essere espressione di una stabile relazione personale, caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita, tale da generare, nei soggetti che ne sono protagonisti, momenti di reciproco affidamento. Proseguendo su questa scia, si è giunti a sottolineare come il fondamentale requisito della radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, e della duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, consenta di escludere la sussistenza del delitto di maltrattamenti là dove sussistano mere forme di genitorialità condivisa.


Diritto penale della famiglia – Genitorialità condivisa - Maltrattamenti in famiglia – Sussistenza; Rif. Leg. Art. 572 c.p.

editor: Ferrandi Francesca