Maltrattamenti in famiglia: non serve la soggezione della vittima - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 maggio 2026 n. 16467

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 7 maggio 2026 n. 16467 – Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Pacilli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, l’elemento qualificante del delitto non è la “sistematica sopraffazione” né la soggezione della persona offesa, ma la reiterazione di condotte vessatorie, anche eterogenee e in parte solo minacciate, idonee – valutate unitariamente e nel contesto della relazione affettiva – a ledere la dignità della vittima e a limitarne libertà e autodeterminazione; ai fini dell’abitualità è sufficiente la pluralità di atti compiuti anche in un arco temporale non lungo, pur in presenza di periodi di apparente normalità, attesa la ciclicità della violenza domestica. Ne consegue che è viziata la decisione di merito che escluda l’art. 572 cod. pen. per difetto di soggezione e riqualifichi il fatto in minaccia grave senza una globale valutazione del compendio probatorio.

All’imputato venivano attribuiti pedinamenti, scenate di gelosia, insulti e minacce (anche di morte), nonché episodi di controllo e ingerenza nella vita domestica (tra cui l’installazione di telecamere in casa e l’esclusione della moglie dalle decisioni economiche), oltre a taluni episodi di aggressione fisica.
Il giudice di primo grado, valorizzando dichiarazioni della persona offesa e riscontri (annotazione di PG, referti, screenshot e audio), riteneva integrati i maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.; la Corte d’appello riqualificava, invece, la condotta in minaccia grave (artt. 81 e 612, comma 2, cod. pen.), escludendo abitualità e soggezione della vittima. La Cassazione annulla con rinvio, ritenendo carente e riduttiva la motivazione della Corte territoriale e imponendo una nuova valutazione complessiva ai fini della riconducibilità all’art. 572 cod. pen.

Maltrattamenti in famiglia - Violenza domestica - Condotta abituale - Valutazione unitaria - Ciclicità delle condotte - Dignità della vittima; autodeterminazione; controllo economico; minacce di morte – Pedinamenti – Gelosia - Motivazione illogica; Riqualificazione giuridica - Annullamento con rinvio – Rif. Leg. artt. 81, 572, 612, comma 2, 612-bis cod. pen.; Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), art. 3, ratificata con l. 27 giugno 2013, n. 77; art. 64-bis disp. att. cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria