Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: in appello è possibile chiedere la perizia psichiatrica, ma serve un’idonea allegazione - Cass. Pen., Sez. III, sent. 6 maggio 2026 n. 16274
Domenica, 10 Maggio 2026
Giurisprudenza
| Maltrattamenti e stalking
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
Nel giudizio di appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria per l’espletamento di perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, anche se sul punto non sia stato proposto specifico motivo avverso la sentenza di primo grado, potendo il giudice disporre l’accertamento anche d’ufficio ove emergano elementi idonei a far dubitare dell’imputabilità. Tuttavia, la decisione del giudice di merito di non accogliere la richiesta non è censurabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione completa e logica che valorizzi l’assenza di allegazioni documentali circa l’asserita compromissione psichica e, al contempo, l’emersione di dati fattuali (quali la lucidità dell’imputato e la reiterazione delle condotte in un ampio arco temporale) incompatibili con un dubbio concreto sulla capacità. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, sotto veste di vizio di motivazione o di violazione dell’art. 192 c.p.p., miri a una diversa lettura del compendio probatorio o alla rivalutazione dell’attendibilità delle persone offese, specie in presenza di “doppia conforme”.
A.A. veniva condannato a 17 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata, maltrattamenti e atti persecutori commessi in ambito familiare, con condotte reiterate in un lungo arco temporale, in danno della moglie e della figlia. La Corte d’Appello confermava integralmente la decisione (c.d. “doppia conforme”). In Cassazione la difesa proponeva plurimi motivi, tra cui: omessa perizia psichiatrica, travisamento della prova e inattendibilità delle persone offese, omessa valutazione di motivi d’appello (art. 62 n. 5 c.p. e “minore gravità” ex art. 609-bis, comma 3, c.p.), eccesso di pena/recidiva e diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze manifestamente infondate o volte a sollecitare una rivalutazione del merito; confermava, in particolare, che l’istanza di perizia non era supportata da idonea allegazione documentale e che l’attendibilità delle persone offese risultava motivatamente vagliata e riscontrata anche da testimoni terzi, referti e scritti autoaccusatori dell’imputato.
Diritto penale - Violenza sessuale aggravata - Maltrattamenti in famiglia - Rinnovazione istruttoria in appello - Perizia psichiatrica – Imputabilità – Capacità di stare in giudizio - Onere di allegazione documentale - Doppia conforme – Rif. Leg. artt. 62 n. 5, 132, 133 art. 609-bis, comma 3 cod. pen.; artt. 187, 190, 192, 220 ss., 541, 606, comma 1, lett. c) ed e), 616 c.p.p.
editor: Cianciolo Valeria
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