Donazione indiretta da cointestazione di conto: prova rigorosa dell’animus donandi e irrilevanza di testamento revocato - Cass. Civ., Sez. II, ord. 30 aprile 2026 n. 12107

Domenica, 10 Maggio 2026
Giurisprudenza | Successioni | Donazione | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 30 aprile 2026 n. 12107 – Pres. Cirillo, Cons. Rel. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di somme di denaro depositate presso un istituto di credito è configurabile come donazione indiretta, e quindi non soggetta alla forma solenne, solo ove sia provato, con rigoroso riscontro, l’animus donandi, ossia che l’operazione sia priva di una diversa causa (ad es. gestione fiduciaria o mandato) e persegua esclusivamente uno scopo di liberalità. A tal fine, non è di per sé sufficiente la mera consapevolezza del disponente circa prelievi o trasferimenti effettuati dal cointestatario-gestore, né una dichiarazione meramente ricognitiva dell’“appartenenza” di parte delle somme, né il richiamo contenuto in una disposizione testamentaria (per sua natura mortis causa e revocabile), tanto più se revocata, che non può valere come manifestazione di una volontà donativa immediata ed irrevocabile. È, inoltre, necessario accertare puntualmente l’oggetto della pretesa liberalità (conti e/o gestioni patrimoniali esistenti, giacenze e movimenti) e valutarlo nel complessivo contesto dei rapporti tra le parti, specie quando il beneficiario rivesta il ruolo di fiduciario o gestore del patrimonio.

Tra il 1999 e il 2005 F.F., quale gestore/fiduciario, operava su conti e su sei gestioni patrimoniali riconducibili a G.G. della B.B., disponendo smobilizzi e bonifici verso conti personali (Euro 461.259,14) e un ulteriore trasferimento di Euro 50.000,00 in favore della figlia (complessivi Euro 511.259,14). Gli eredi della disponente agivano per la restituzione (oltre che, in origine, per danni), deducendo l’indebita appropriazione; il convenuto opponeva l’adempimento di obbligazioni naturali o un mandato oneroso. Tribunale e Corte d’Appello rigettavano la domanda qualificando l’operazione come liberalità (donazione/donazione indiretta) valorizzando, tra l’altro, la cointestazione dei conti e un testamento del 2002 (poi revocato). La Cassazione accoglie i motivi relativi alla carenza/erroneità dell’accertamento dell’animus donandi, cassando con rinvio per nuovo esame, richiedendo una valutazione complessiva e rigorosa delle circostanze e un puntuale accertamento dell’oggetto della pretesa liberalità (conti/gestioni, giacenze e movimenti). Rigetta, invece, le censure su ultra/extra petizione e sull’istanza ex art. 210 c.p.c. (mezzo istruttorio residuale).

Successione – Donazione - Donazione indiretta - Cointestazione conto corrente / deposito bancario - Firma e disponibilità disgiunte - Prova rigorosa dell’animus donandi  - Gestione fiduciaria / mandato oneroso - Dichiarazione ricognitiva - Testamento revocato e irrilevanza come prova di liberalità inter vivos - Restituzione somme e appropriazione indebita – Rif. Leg. artt. 769, 809, 1362 e 2735 cod. civ., artt. 101, 112, 115, 118, 119, 132 n. 4, 210, 360 c.p.c.; art. 94 disp. att. c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria