Le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile vanno valutate con riferimento alla situazione concreta, anche mediante il ricorso a presunzioni. Cass. Sez. I civ. sent. 7 maggio 2026, n. 13152

Domenica, 10 Maggio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/05/2026, n. 13152 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, il trasferimento patrimoniale a titolo gratuito effettuato in sede di separazione , anche se previsto da accordi omologati, non ha, di per sé, efficacia solutoria né funzione transattiva preclusiva del successivo riconoscimento dell’assegno ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dovendo la spettanza del diritto essere accertata “hic et nunc” al momento del divorzio sulla base delle condizioni economico‑patrimoniali attuali e delle funzioni assistenziale e perequativo‑compensativa; a tal fine, l’assegno può essere riconosciuto quando la pregressa attribuzione non sia idonea, in concreto, ad assicurare autosufficienza o mezzi adeguati, anche perché destinata a finalità endofamiliari, e risulti un dislivello reddituale conseguente alle scelte condivise di vita familiare, desumibile anche presuntivamente dalla protratta mancata attività lavorativa del coniuge richiedente, dalla durata del matrimonio e dalla sua oggettiva difficoltà di reinserimento lavorativo.
La solidarietà post – coniugale, a mente dell’art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970 e ss.mm.ii., si articola in una duplice declinazione alternativa, che può manifestarsi, anzitutto, in una funzione assistenziale minima, nella quale l'adeguatezza dei mezzi del richiedente viene parametrata in considerazione dello stato di bisogno o dell'autosufficienza economica; ma anche in una funzione assistenziale che si arricchisce, in pari tempo, di una curvatura compensativa e perequativa, in ragione della quale alla parte che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita coniugale può essere attribuito un assegno la cui misura è rapportata al decisivo apporto endofamiliare.

Peraltro, la funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, in quanto l'assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.


La verifica che l'ex coniuge richiedente versi nell'impossibilità di procurarsi adeguati redditi propri per ragioni oggettive può essere effettuata dal giudice anche a mezzo del ricorso a presunzioni sulla base della specifica situazione concreta.

 

Conf. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; Cass., Sez. I, 15 giugno 2025, n. 15986; Cass., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32910

 

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Accordi di separazione - Finalità assistenziale – Finalità compensativa e perequativa – Presunzioni - Autoresponsabilità

editor: Fossati Cesare