Il richiedente l'assegno di mantenimento non può porre a ca-rico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del medesimo tenore di vita senza provare l’assenza di una sua colpa. Cass. sez. I civ. ord. 30 aprile 2026, n. 12138

Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/04/2026, n. 12138 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto di ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156  c.c., da parte del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, dovendosi considerare, piuttosto, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

In questa prospettiva, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, gravando sul richiedente, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali.

Il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156  c.c., infatti, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.

 

 

Rif. Leg. Art. 156 c.c.

Addebito - Assegno di mantenimento – Finalità assistenziale - Tenore di vita – Attitudine al lavoro – Onere della prova    

editor: Fossati Cesare