Diniego di cittadinanza e precedenti penali dei figli: limiti alla valutazione presuntiva dell’Amministrazione - T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, sent. 8 aprile 2026 n. 6314

Giovedì, 7 Maggio 2026
Giurisprudenza | Stranieri | Cittadinanza | Merito Sezione Ondif di Roma
T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, sentenza 8 aprile 2026 n. 6314 – Pres. Blanda, Ref. Est. Dello Preite per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, è illegittimo il provvedimento di diniego fondato esclusivamente sui precedenti penali o su violazioni amministrative di componenti del nucleo familiare convivente, nella fattispecie di due dei suoi figli conviventi, in assenza di una specifica e motivata valutazione della posizione personale dell’istante e di elementi idonei a dimostrare una “regia familiare”, una compartecipazione o una condivisione degli schemi devianti. Un simile automatismo valutativo viola il principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 Cost. ed integra un difetto di istruttoria e di motivazione, sindacabile dal giudice amministrativo anche in presenza dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in materia di cittadinanza.


Stranieri - Cittadinanza italiana – Naturalizzazione - Diniego di cittadinanza – Precedenti penali dei familiari - Difetto di motivazione - Principio di personalità della responsabilità penale -  Rif. Leg. art. 9, comma 1, lett. f), L. 5 febbraio 1992, n. 91 (concessione della cittadinanza per naturalizzazione); art. 27 Cost.

editor: Cianciolo Valeria