Adozione. Improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 aprile 2026 n. 12079
Nel giudizio di cassazione relativo al procedimento di adozione, qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., il mancato deposito dell’atto notificato ovvero il suo deposito oltre il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per provvedere all’integrazione determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio. Tale esito non è escluso né dalla sostanziale idoneità della notificazione a raggiungere lo scopo (anche in mancanza della dicitura “atto di integrazione del contraddittorio”), né dall’eventuale costituzione della parte intimata mediante controricorso, trattandosi di inosservanza di un termine perentorio e non di mera nullità di forma ex art. 156 c.p.c.
Nel procedimento minorile era stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore per grave pregiudizio connesso alle condizioni familiari (precarietà e uso di stupefacenti; padre detenuto, madre inadeguata). Respinto l’appello del padre, questi proponeva ricorso per cassazione deducendo motivazione apparente sulla valutazione delle sue capacità genitoriali. La Corte disponeva con ordinanza interlocutoria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della minore e della madre entro termine perentorio. Il ricorrente notificava gli atti alla madre, ma depositava la documentazione con notevole ritardo rispetto al termine di cui all’art. 371-bis c.p.c. e non risultava depositata la prova dell’integrazione nei confronti del tutore; il Comune (tutore) si costituiva comunque con controricorso. La Corte dichiarava il ricorso improcedibile e compensava le spese, in ragione dell’interesse del minore.
Processo civile – Adozione - Integrazione del contraddittorio - Termine perentorio – Deposito dell’atto oltre i termini – Improcedibilità - Rilevabilità d’ufficio – Rif. Leg. artt. 132, comma 1, 156, 371-bis c.p.c.; art. 27, comma 3, L. 4 maggio 1983, n. 184.
editor: Cianciolo Valeria
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