La totale assenza del padre dalla vita dei figli giustifica l’affido esclusivo dei minori alla madre. Tribunale di Bologna, sent. 17 febbraio 2026

Tribunale Bologna, Sez. I, Sent., 17/02/2026, n. 1515 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A fondamento della decisione di affido esclusivo, consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso si dimostri contrario agli interessi del figlio, sono comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quali l'abbandono morale e materiale, espressioni di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi incombenti sul genitore ai sensi degli artt.316  e 316-bis  c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore, quali comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori.

Nel caso in esame, il disinteresse del padre nei confronti dei figli è provato dalla sporadicità dei rapporti, limitati, da anni, solo a qualche telefonata, come riscontrato anche dal servizio sociale materialmente impossibilitato ad avere contatti con il padre.

All'abbandono morale, si coniuga quello materiale, non contribuendo il padre in alcun modo alle esigenze più elementari dei figli.

È pertanto meritevole di accoglimento la domanda di affido c.d. "super-esclusivo" alla madre, ovvero un affido esclusivo rafforzato, che comprenda anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale.

 

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c.

Affidamento super - esclusivo – Abbandono morale e materiale – Totale disinteresse dei figli - Decisioni nell’interesse della prole – Onere di mantenimento dei figli 

editor: Fossati Cesare