Affido condiviso e tempi di permanenza: nessun automatismo di parità e limiti del sindacato di legittimità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 aprile 2026 n. 11946

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 30 aprile 2026 n. 11946 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Costanzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In tema di affidamento condiviso dei figli minori, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non implica necessariamente una ripartizione paritaria degli stessi, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, alla luce dell’interesse superiore dei minori, avuto riguardo, tra l’altro, alla loro età, alla stabilità delle abitudini di vita e al contesto familiare di riferimento.
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, solleciti una rivalutazione delle risultanze istruttorie o non si confronti puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Parimenti, l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario ed il contributo al mantenimento dei figli rientrano nell’apprezzamento di merito del giudice, ove coerenti con l’interesse dei minori e adeguatamente motivati, senza che rilevi, di per sé, la titolarità esclusiva dell’immobile o la prospettazione di esigenze economiche future ed eventuali.
 
Il padre di due minori impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, pur confermando l’affidamento condiviso, aveva mantenuto il collocamento prevalente presso la madre, assegnandole la casa familiare (di proprietà del padre) e ponendo a carico di quest’ultimo un contributo mensile al mantenimento. Il giudice di secondo grado aveva solo ampliato il diritto di visita del padre in ambito infrasettimanale.
Il ricorrente censurava la decisione per violazione degli artt. 337‑ter e 337‑sexies c.c. e dell’art. 8 CEDU, lamentando l’assenza di una frequentazione paritaria, l’asserita carenza motivazionale sull’assegnazione della casa familiare e l’iniquità dell’assegno di mantenimento.
La Cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili, rilevando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non si confrontavano con la ratio decidendi, fondata sulla tutela dell’interesse dei minori e sulla stabilità del loro contesto di vita.

Affidamento condiviso - Tempi di permanenza dei minori - Diritto alla bigenitorialità – Casa familiare - Assegno di mantenimento - Rif. Leg. artt. 337‑ter e 337‑sexies cod. civ.; artt. 115, 116, 360, co. 1, nn. 3 e 5, 366, comma 1, n. 4, 709-ter c.p.c.; art. 8 CEDU.

editor: Cianciolo Valeria