Successione, riassunzione del processo e divisione ereditaria: limiti della collazione e tutela della massa anche senza domanda autonoma di rendiconto - Cass. Civ., Sez. II, ord. 30 aprile 2026 n. 11937

Martedì, 5 Maggio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 30 aprile 2026 n. 11937 – Pres. Cirillo, Cons. Rel. Picaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di successione ereditaria e di giudizio di divisione, la riassunzione del processo interrotto è tempestiva se il deposito del ricorso avviene entro il termine perentorio di cui agli artt. 303 e 305 c.p.c., essendo il termine successivo per la notificazione di natura ordinatoria; ne consegue che la sua inosservanza non determina l’estinzione del giudizio, ma solo la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.
Inoltre, il difensore della parte incapace che non abbia dichiarato l’evento interruttivo conserva, in forza del principio di ultrattività del mandato, il potere di riassumere il processo.
Nel giudizio divisorio tra coeredi, la domanda di divisione dell’intero asse ereditario, comprensiva dei crediti, legittima la condanna restitutoria delle somme sottratte alla massa dal coerede, anche in difetto di una autonoma domanda di rendiconto o collazione, poiché la resa dei conti può costituire operazione strumentale interna alla divisione.

La controversia trae origine da una complessa vicenda successoria concernente l’eredità di E.E., nella quale uno degli eredi (B.B.) agiva per la dichiarazione di apertura della successione e la divisione della massa ereditaria. Nel corso del giudizio intervenivano molteplici eventi interruttivi (morte di una parte, interdizione di altra, fallimento), nonché contestazioni relative alla validità delle riassunzioni, alla partecipazione dei contumaci, alla qualità di erede di alcuni soggetti e alla divisibilità di beni immobili abusivi.
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la correttezza della riassunzione, la permanenza dei poteri del difensore nonostante l’interdizione del cliente non dichiarata, la legittimità della divisione parziale con esclusione degli immobili abusivi e la possibilità di includere nella divisione i crediti ereditari (BOT e somme su conto cointestato) indebitamente incassati da un coerede, anche senza una specifica domanda di rendiconto.

Successione ereditaria - Riassunzione del processo - Ultrattività del mandato difensivo - Divisione ereditaria - Crediti ereditari - Petitio hereditatis - Resa dei conti tra coeredi - Immobili abusivi – Rif. Leg. artt. 540, 713, 723, 737, 1111, 1722 cod. civ.; artt. 291, 299, 303, 305, 360, 789 cod. proc. civ., art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

editor: Cianciolo Valeria