La Consulta respinge le questioni di legittimità costituzionale relative al d.l 36/2025 in materia di cittadinanza - Corte Cost., Sent., 30 aprile 2026, n. 63
Sono da considerarsi in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l’art.1 del d.l. n. 36 del 2025, convertito nella l. n. 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», che ha introdotto l’art. 3-bis nella l. n. 91 del 1992. Tale disposizione stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figli.
Cittadinanza – Acquisto della cittadinanza italiana – Limiti – Figli nati all’estero – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; Rif. Leg. Art. 3-bis l. 05/02/1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, c. 1°, del d.l 28/03/2025, n. 36, convertito, con modificazioni, nella l. 23/05/2025, n. 74
editor: Ferrandi Francesca
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