In regime di affidamento condiviso, il trasferimento della madre in altra città per motivi di lavoro non costituisce ostacolo al rapporto padre-figli, né pregiudica il preminente interesse dei minori. Cass. sez. I civ. sent. 27 aprile 2026, n. 11378

Cass. Sez. I , sentenza 27.04.26, n. 11378 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferirsi lontano dall'altro non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, costituendo lo stabilimento della propria residenza e sede lavorativa oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, sicché il giudice del merito deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

Peraltro, la pari partecipazione dei genitori alla vita del minore e il diritto del minore alla bigenitorialità si attuano non per il tramite di una meccanica suddivisione in parti uguali dei tempi di permanenza, ma in chiave funzionale, in modo da consentire a entrambi i genitori di partecipare allo sviluppo e alla formazione del minore e di consolidare con lui un’autentica ed effettiva relazione familiare. La ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo, necessitando la relazione familiare di contatti periodici e adeguati, sì che non si lasci trascorrere il tempo senza che tali contatti possano aver luogo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori.

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Art. 8 CEDU

Affidamento condiviso – Trasferimento del genitore collocatario – Bigenitorialità – Interesse del minore                                                                                                                                                   

editor: Fossati Cesare