Affido super esclusivo e sospensione delle visite in assenza di condanna: la detenzione per grave delitto non giustifica automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale - Trib. di Verona, Sent., 24 aprile 2026, n. 872


Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Trib. di Verona, Sent., 24 aprile 2026, n. 872; Est. Dott.ssa Claudia Dal Martello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità genitoriale, la sottoposizione del genitore a misura cautelare detentiva per un gravissimo delitto di sangue, pur incidendo negativamente sulla sua concreta capacità di partecipare all’esercizio della responsabilità genitoriale e pur giustificando la sospensione delle frequentazioni con la figlia minore, non determina automaticamente la decadenza ex art. 330 c.c., in assenza di una sentenza penale di condanna e di condotte direttamente o indirettamente lesive della minore. In tale ipotesi, la misura proporzionata e maggiormente rispondente all’interesse della figlia può essere individuata nell’affidamento esclusivo rafforzato - o super esclusivo -all’altro genitore, con attribuzione a quest’ultimo del potere di assumere autonomamente tutte le decisioni, anche di maggiore importanza, relative alla minore.


Affidamento dei figli - Affido super esclusivo - Responsabilità genitoriale - Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Misura cautelare detentiva; Rif. Leg. Art. 330 c.c.

 

editor: Ferrandi Francesca