Prescrizione del reato di maltrattamenti e cessazione della convivenza: applicazione del regime previgente e decorrenza dal venir meno del rapporto familiare - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 29 aprile 2026 n. 15590

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 29 aprile 2026 n. 15590 – Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Pacilli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. è necessaria l’attualità di un rapporto di coniugio o di convivenza caratterizzato da una stabile e duratura comunanza di vita; la mera genitorialità condivisa, in assenza di convivenza e di significativi contatti tra autore e persona offesa, non integra di per sé un rapporto “familiare” penalmente rilevante. Ne consegue che, qualora la convivenza tra autore e persona offesa sia cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 172 del 2012, il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è soggetto al regime prescrizionale previgente e deve ritenersi estinto per prescrizione ove sia decorso il relativo termine dalla cessazione definitiva del rapporto di convivenza, anche tenuto conto delle eventuali sospensioni. Le condotte poste in essere successivamente alla cessazione della convivenza, non più riconducibili all’art. 572 cod. pen., ove astrattamente sussumibili in autonome fattispecie (quali l’art. 612-bis cod. pen.), restano parimenti assoggettate al proprio regime prescrizionale, decorrente dal momento di cessazione della condotta.
 
Diritto penale – Maltrattamenti – Atti persecutori - Cessazione della convivenza - Genitorialità condivisa - Prescrizione del reato - Rif. Leg. art. 337-ter cod. civ.; artt. 570, 572 e 612-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria