Omesso mantenimento del figlio naturale e pena alternativa ex art. 570-bis c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 27 aprile 2026 n. 15018
Lunedì, 4 Maggio 2026
Giurisprudenza
| Mantenimento dei figli
| Diritto penale della famiglia
| Convivenze
| Legittimità
Il delitto di omesso versamento dell’assegno di mantenimento previsto dall’art. 570-bis cod. pen. è configurabile anche nei confronti del genitore non coniugato, in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio; l’ignoranza dell’obbligo di mantenimento non è scusabile quando l’obbligato sia già stato condannato per il medesimo reato, né l’incapacità economica può ritenersi sussistente se non in presenza di una impossibilità assoluta, persistente e incolpevole.
In caso di condanna ex art. 570-bis cod. pen., è illegittima l’irrogazione congiunta della pena detentiva e pecuniaria, essendo prevista una pena alternativa, con conseguente annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena.
L’imputato A.A., genitore non coniugato, veniva condannato dal Tribunale di Torino per l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, ai sensi degli artt. 570 e 570-bis cod. pen.; la Corte di Appello di Torino confermava la decisione, ritenendo assorbita la fattispecie di cui all’art. 570 cod. pen. in quella più grave ex art. 570-bis cod. pen. e irrogando una pena congiunta di reclusione e multa.
Con ricorso per cassazione, l’imputato deduceva, tra l’altro:
l’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo l’inconfigurabilità dell’art. 570-bis in assenza di matrimonio;
la mancata conoscenza dell’obbligo di mantenimento per difetto di rituale notifica del provvedimento civile;
l’impossibilità economica di adempiere;
vizi nel trattamento sanzionatorio, incluso il diniego della continuazione.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso quanto alla responsabilità penale, ribadendo la configurabilità dell’art. 570-bis c.p. anche per i figli nati fuori dal matrimonio e l’esclusione dell’esimente dell’incapacità economica in mancanza di una impossibilità assoluta; dichiarava inammissibile la doglianza sulla continuazione perché non devoluta con specifico motivo di appello. Tuttavia, rilevava un errore di diritto nella determinazione della pena, poiché per l’art. 570-bis cod. pen. è prevista una pena alternativa e non congiunta, annullando la sentenza limitatamente a tale profilo con rinvio.
Diritto penale della famiglia – Omesso versamento dell’assegno di mantenimento - Figlio nato fuori dal matrimonio - Impossibilità assoluta dell'obbligato – Pena alternativa - Errore nella determinazione della pena - Rif. Leg. artt. 62-bis, 81, 133, 570, comma 2, n. 2), e 570-bis cod. pen.; art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 521, 522, 530, 606 e 611 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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