La decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento va valutata in base al principio della “condictio indebiti”. Cass. sez. I civ. ord. 23 aprile 2026, n. 10857
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento, riconducibile anche alla modesta entità delle somme determinate, impone la necessità di accertare la sussistenza ab origine dei presupposti del contributo al mantenimento e, in tal caso, di eventuali variazioni del relativo diritto, al fine di decidere sulla ripetibilità o meno delle somme versate a tale titolo.
Va pertanto applicato il principio di diritto secondo il quale in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per il versamento del contributo, opera la regola generale della "condictio indebiti" derogabile esclusivamente ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste destinate ragionevolmente al consumo.
Tale principio, seppure riguardante la questione della ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, incide indirettamente, ma chiaramente, anche sulla questione della decorrenza della decisione di riduzione dell'importo del mantenimento strettamente connessa alla tematica della condictio indebiti riguardo alla determinazione del periodo nel quale sarebbe emerso l'indebito.
Rif. Leg. Art. 337-ter, 444, 445, 447 c.c.
Assegno di mantenimento – Natura alimentare – Riduzione del contributo – Decorrenza – Condictio indebiti



