Nullità dell’accordo privato sull’anticipazione del mantenimento del figlio e ripetizione dell’indebito - Trib. Pisa, sent. 19 febbraio 2026 n. 195

Tribunale Pisa, sentenza 19 febbraio 2026 n. 195 – Giudice Curadi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È nullo per contrarietà a norme imperative l’accordo tra genitori separati con cui l’obbligato al mantenimento del figlio estingua anticipatamente, mediante il pagamento di un debito personale dell’altro genitore, le future obbligazioni di mantenimento, prevedendo una compensazione o un assegno una tantum in luogo dell’assegno periodico stabilito giudizialmente. 
L’assegno di mantenimento in favore del figlio minore ha natura alimentare, carattere indisponibile e funzione di tutela di un interesse preminente del minore, sicché non può essere oggetto di rinuncia, compensazione o modifica per accordo privato, essendo necessaria l’intermediazione del giudice. 
La nullità dell’accordo comporta la ripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione del patto nullo, integrando un’ipotesi di indebito oggettivo, non potendosi configurare né un’obbligazione naturale né un adempimento spontaneo di un dovere morale o sociale. 
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è ammissibile la proposizione di una domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito, mentre è inammissibile la deduzione tardiva di nuovi motivi di opposizione non contenuti nell’atto introduttivo.

Mantenimento – Obbligo al mantenimento – Pagamento anticipato - Nullità dell’accordo - Ripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione del patto nullo – Rif. Leg. artt. 147 1180, 1418, 2033, 2034, 2712 cod. civ.; artt. 36, 104, 171-ter, n. 1,281-sexies, 473-bis.29, 615 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria