In materia di amministrazione di sostegno, il provvedimento del giudice tutelare che, a fronte di un’istanza di ricusazione, disponga la mera prosecuzione del procedimento e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, senza incidere in modo definitivo su diritti soggettivi o su interessi legittimi, ha natura meramente ordinatoria. Ne consegue che esso non è suscettibile di reclamo con efficacia decisoria né di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando il requisito della decisorietà. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto del Tribunale che dichiari improcedibile il reclamo relativo a tale provvedimento, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in presenza di manifesta infondatezza delle censure.
Due figli avevano promosso procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre. Successivamente, ritenendo non più sussistenti i presupposti sanitari, avevano chiesto l’estinzione del giudizio. Nonostante ciò, il procedimento era proseguito e il giudice tutelare aveva nominato l’amministratore di sostegno, disponendo altresì – a fronte di istanze di ricusazione – la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale senza sospendere il procedimento.
Avverso tale decisione, i ricorrenti avevano proposto reclamo, poi dichiarato improcedibile dal Tribunale di Roma anche per mancata notifica alla beneficiaria, con condanna alle spese e per responsabilità aggravata. Il successivo ricorso per cassazione, fondato sulla dedotta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione, la quale ha qualificato il provvedimento del giudice tutelare come atto meramente ordinatorio, privo di contenuto decisorio e, dunque, non impugnabile in sede di legittimità.
Amministrazione di sostegno - Giudice tutelare - Provvedimento ordinatorio - Ricorso per cassazione - Decisorietà - Reclamo - Giusto processo - Rif. Leg. art. 52, 96, 101, 473-bis.58, 720, 739 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU