Proprietà esclusiva e ordine pubblico: la Cassazione censura la Corte d'Appello sul riconoscimento di un ordine inglese che trasferisce un immobile all'ex coniuge senza il consenso del proprietario - Cass. Civ., Sez. II, sent. 23 aprile 2026 n. 10762

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 23 aprile 2026 n. 10762 – Pres. Orilia, Cons. Rel. Oliva per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È nulla per omessa pronuncia la sentenza della Corte d'Appello che, investita della domanda di accertamento della contrarietà all'ordine pubblico di un provvedimento giurisdizionale straniero (nella specie, un order del giudice inglese che disponeva il trasferimento coattivo di un immobile di proprietà esclusiva di un coniuge all'altro), si limiti a esaminare il solo profilo del divieto del patto commissorio, trascurando del tutto le questioni centrali e dirimenti, ossia:
la compatibilità del provvedimento straniero con le norme di ordine pubblico interno e internazionale in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e regime di comunione legale;
la conformità al principio di forma scritta ad substantiam per il trasferimento di diritti reali immobiliari che esprime un valore di ordine pubblico e non può essere derogato né da un accordo verbale né da un provvedimento giurisdizionale straniero che non sia preceduto da un impegno formale e scritto del proprietario;
la compatibilità con il diritto fondamentale di proprietà, tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dall'art. 17 della Carta di Nizza, che impone di non privare un soggetto del proprio bene se non per causa di pubblica utilità, con indennizzo e nelle forme di legge.
Il giudice nazionale, chiamato a valutare il riconoscimento o la trascrizione in Italia di un provvedimento straniero, deve verificare non già la mera difformità della disciplina estera rispetto a singole norme imperative italiane, bensì il contrasto del provvedimento, quoad effectum, con i principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento interno in un determinato momento storico, desumibili dalla Costituzione (in particolare, dai principi supremi e inviolabili), dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dalla Convenzione EDU. Il contrasto sussiste solo quando la norma o l'atto straniero leda in modo irreversibile il nucleo essenziale di tali principi, al punto che al legislatore ordinario sarebbe precluso introdurre una analoga disciplina nell'ordinamento nazionale .
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato hanno competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari. Ne consegue che un provvedimento emesso da un giudice straniero (nella specie, inglese) che disponga il trasferimento coattivo di un bene immobile situato in Italia, senza che sia stato accertato un previo impegno al trasferimento assunto in forma scritta dal proprietario, si pone in potenziale contrasto con le regole di competenza giurisdizionale e, quindi, con l'ordine pubblico processuale.
La trascrizione nei registri immobiliari italiani di un provvedimento del giudice estero è legittima solo se il provvedimento stesso supera il vaglio di compatibilità con l'ordine pubblico. Non è sufficiente, per escludere la necessità di tale vaglio, che non vi sia una controversia con i terzi: l'opponibilità del titolo non è il parametro per valutare la validità della trascrizione, la quale presuppone logicamente la validità sostanziale e processuale del provvedimento trascritto.
 
 
Rapporti patrimoniali tra coniugi – Comunione legale – Beni personali – Trasferimento immobiliare – Forma scritta ad substantiam – Riconoscimento sentenza straniera – Divieto di patto commissorio – Diritto di proprietà –– Nullità della sentenza per omessa pronuncia - Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari - Ordine pubblico – Ordine pubblico internazionale – Rif. Leg. artt. 177, 179, 1350, 1418, 2650, 2674, comma 1, 1659, 2932 cod. civ.; artt. 111, 132, 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 29, 42, 111 Cost.; artt. 17, 51, 64 della Legge 31 maggio 1995 n. 218; art. 28 della Legge 16 febbraio 1913 (Legge Notarile); art. 1 Protocollo addizionale CEDU, art. 17 Carta di Nizza; art. 24 Reg. UE 1215/2012.

editor: Cianciolo Valeria