Gli accordi raggiunti in sede separativa o a definizione della vertenza di lavoro non incidono sul diritto a percepire l’assegno divorzile se permane la sperequazione reddituale. Cass. sez. I civ. sent. 24 aprile 2026, n. 10914
Gli accordi che hanno definito il giudizio di separazione non sono idonei ad escludere la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio, giacché il riconoscimento dei diritti in sede di separazione è funzionale alla disciplina dei rapporti tra i coniugi separati; né può escludersi il diritto all’assegno divorzile laddove tali accordi abbiano definito la causa di lavoro (per illegittimo licenziamento, con la riassunzione della moglie e la corresponsione di una somma a titolo di mancate retribuzioni pregresse) non incidendo in modo da colmare del tutto la sperequazione reddituale tra le parti, mancando la prova che i diritti riconosciuti in sede separativa, oltre a regolare i rapporti economici tra coniugi separati e a regolare le possibili pretese di pagamento per retribuzioni non corrisposte, siano stati bastevoli anche a ripristinare la rinuncia al trattamento pensionistico deteriore della moglie. Al più, detto riconoscimento dei diritti può rilevare al fine di limitare nel quantum il dovuto.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Finalità perequativa e compensativa – Accordi di separazione – Transazione – Vizio di motivazione – Violazione di legge – Prove - Inammissibilità
editor: Fossati Cesare
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