Riconoscimento di sentenze straniere: compatibilità con l'ordine pubblico della quantificazione dell'assegno di mantenimento in misura fissa percentuale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 aprile 2026 n. 10468
Venerdì, 24 Aprile 2026
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In tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai sensi della L. n. 218 del 1995 e degli accordi bilaterali di assistenza giudiziaria, non contrasta con l’ordine pubblico internazionale italiano la statuizione di un giudice estero che determini l'assegno di mantenimento in favore dei figli in una misura fissa predeterminata per legge (nella specie, una quota percentuale del reddito del genitore). Tale modalità di quantificazione, pur differendo dai criteri ordinariamente seguiti dal giudice nazionale, è finalizzata a garantire una tutela stabile e adeguata all'interesse della prole e attiene a profili di natura patrimoniale disponibili, non incidendo negativamente sui principi fondamentali di uguaglianza dei coniugi o sui diritti essenziali di difesa.
Inoltre, sussiste l'interesse ad agire per l'accertamento dei requisiti di efficacia della sentenza straniera in Italia qualora vi sia contestazione tra le parti sul riconoscimento del titolo o la necessità di procedere ad esecuzione forzata, a nulla rilevando che la parte obbligata stia già parzialmente adempiendo all'estero.
La vicenda trae origine dal ricorso di un cittadino moldavo (A.A.) contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato efficace in Italia una decisione del Tribunale di Chisinau (Moldavia). La sentenza straniera disponeva lo scioglimento del matrimonio e condannava il padre al versamento di un assegno di mantenimento per i figli minori pari alla metà (1/2) dello stipendio o di altri redditi percepiti.
Il ricorrente contestava il riconoscimento del titolo moldavo in Italia deducendo tre motivi principali:
Difetto di interesse ad agire: sosteneva di stare già versando il mantenimento in Moldavia tramite trattenuta sulla pensione.
Violazione del diritto di difesa: lamentava che la legge moldava non gli avrebbe permesso di chiedere una quantificazione variabile o modulabile dell'assegno.
Contrarietà all'ordine pubblico: asseriva che una misura fissa percentuale fosse contraria ai principi italiani di equità e uguaglianza.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il controllo del giudice italiano nel procedimento di delibazione deve limitarsi agli effetti della sentenza (controllo estrinseco) e non può trasformarsi in un riesame nel merito del giudizio straniero.
Divorzio Scioglimento del matrimonio – Riconoscimento di sentenze straniere - Criteri di riconoscimento - Attuazione di sentenze straniere - Mantenimento dei figli - Ordine pubblico (nozione) - Rif. Leg. artt. 100, 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; artt. 64 e 67 della Legge 31 maggio 1995, n. 218; Legge 12 novembre 2009, n. 174, di ratifica dell'Accordo tra Italia e Moldova per l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento delle sentenze.
editor: Cianciolo Valeria
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