La prova presuntiva del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare giustifica l’assegno divorzile con finalità perequativa. Cass. sez. I civ. sent. 20 aprile 2026, n. 10272
L’assegno divorzile va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Spetta al giudice di merito verificare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, non potendo, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo, limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito.
Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha preso in considerazione, unitamente all'evidente divario reddituale, le circostanze "certe", quali la lunga durata del matrimonio ed il maggior impegno profuso dalla madre nella crescita dei figli, valutando altresì l'età della richiedente e le prospettive di crescita professionale, sacrificate in maniera irrecuperabile, a vantaggio del marito il quale, proprio perché liberato dagli impegni domestici- familiari, è riuscito a costruire più solide basi professionali e reddituali.
In virtù di un ragionamento presuntivo fondato su fatti pacificamente emersi nell'ambito dell’istruttoria, oltre che della comune esperienza, la Corte territoriale ha così ritenuto che si fosse realizzata una definizione dei ruoli all'interno della coppia tale da ampiamente giustificare, di per sé sola, nella fase post coniugale, un adeguato riconoscimento, in funzione perequativo-compensativa, del contributo esclusivo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, in nesso causale con lo sviluppo della posizione lavorativa del marito.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n.898 e ss.mm.ii.; Artt. 2722, 2729 c.c.
Assegno divorzile – Funzione perequativa e compensativa - Ragionamento presuntivo – Prova – Circostanze certe



