Azione risarcitoria della figlia adottiva contro i genitori adottivi per maltrattamenti e lesione del rapporto endofamiliare. Non ammessa in Cassazione una nuova valutazione delle prove - Cass. Civ., Sez. III, ord. 23 aprile 2026 n. 10792

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 23 aprile 2026 n. 10792 – Pres. Scrima, Cons. Rel. Porreca per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di domanda risarcitoria proposta dal figlio adottivo nei confronti dei genitori adottivi per lesione del rapporto endoparentale, fondata su allegati maltrattamenti sistematici e su complessiva inadeguatezza genitoriale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto il dedotto vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e delle inferenze presuntive compiute dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme. Né la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale assume, di per sé, valore sanzionatorio o efficacia ostativa in sede risarcitoria; sicché, ove il giudice di merito abbia escluso, con motivazione plausibile, la prova di una condotta dolosa o colposa dei genitori adottivi, nonché abbia interpretato la domanda come riferita non al danno da specifico reato ma alla dedotta complessiva inadeguatezza del percorso genitoriale, la censura di violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p. si risolve in una non consentita richiesta di rivisitazione del fatto.

Una figlia adottiva agiva in giudizio contro i genitori adottivi chiedendo il risarcimento del danno da lesione del rapporto endoparentale.
La domanda era fondata sull’allegazione di maltrattamenti fisici e morali; mancata accoglienza della sua storia personale e delle sue origini; complessiva inadeguatezza genitoriale; successiva decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal tribunale per i minorenni.
Il Tribunale ha rigettato la domanda.
La Corte d’appello di Cagliari ha confermato il rigetto, rilevando, tra l’altro, che non era provata una condotta sistematicamente violenta; la decadenza dalla responsabilità genitoriale non aveva natura sanzionatoria; il grave episodio del 27 aprile 2009, pur sfociato in applicazione della pena su richiesta per abuso dei mezzi di correzione, non era stato dedotto come autonomo danno da reato, ma nel quadro di una contestazione più ampia di maltrattamenti sistematici;
non risultava provato l’elemento soggettivo della responsabilità civile, anche alla luce del contesto familiare e del fatto che i genitori si erano affidati a professionisti.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Corte valorizza il rilievo della Corte territoriale secondo cui i genitori avevano agito:
nel quadro di una vicenda familiare fortemente conflittuale;
sulla base anche del supporto di professionisti;
nella convinzione di adottare condotte educative ritenute corrette.
Da ciò il giudice di merito ha tratto l’assenza di prova di una condotta dolosa o colposa rilevante ai fini risarcitori.

Adozione – Illecito endo familiare - Danno non patrimoniale - Responsabilità civile dei genitori - Genitori adottivi – Maltrattamenti - Inadeguatezza genitoriale - Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Valutazione della prova – Rif. Leg. artt. 2043, 2059, 2729 cod. civ.; artt. 115, 116, 348-ter, 360 nn. 4) e 5) c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria